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21 Febbraio 2018 Enrico Bertoletti

Guida di orientamento per la preparazione dell’offerta tecnica

Il D.M. Ambiente 11 ottobre 2017 aggiorna i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per gli appalti pubblici di nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici con una serie di novità sulla diagnosi, prestazione e approvvigionamento energetico, sulla mobilità sostenibile, sui materiali da costruzione e le relative dichiarazioni di prodotto, sui rating system e cioè sui metodi di verifica di ciascun criterio, sui criteri premianti, come la capacità tecnica dei progettisti e altro ancora.

Le gare a offerta economicamente più vantaggiosa recepiscono i principi richiesti dai CAM e sempre più spesso sono richieste relazioni che diventano via via più complesse e articolate e richiedono uno studio attento di tutto ciò che si va a offrire. L’obiettivo è quello di individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato.

La loro applicazione sistematica e omogenea consente di diffondere le tecnologie ambientali e i prodotti ambientalmente preferibili producendo un effetto leva sul mercato e stimolando così gli operatori economici meno virtuosi ad adeguarsi ai nuovi obblighi di legge.

Il D.Lgs. 56/2017 prescrive che i bandi contengano i CAM e in particolare:

  • l’art. 34, comma 2 prescrive che i CAM siano “tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 comma 6”;
  • l’art. 95, comma 13 prevede che le stazioni appaltanti indichino nel bando di gara quale sia “il maggior punteggio relativo all’offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minor impatto sulla salute e sull’ambiente”.

In definitiva, le amministrazioni devono far riferimento ai CAM nella stesura dei documenti di gara e devono anche indicare il maggior punteggio da assegnare alle offerte che presentano un minor impatto sulla salute e sull’ambiente.

Inoltre, un punteggio premiante è attribuito alla proposta di un professionista accreditato dagli organismi di certificazione energetico-ambientale degli edifici (ISO/IEC 17024). Nello specifico, per gli appalti di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici, la norma richiede l’utilizzo del 100% del valore delle gare di appalto.

I criteri ambientali che i concorrenti indicano in fase di gara devono poi essere validi dal punto di vista scientifico, verificabili da parte del committente e di fatto realizzabili durante la fase di esecuzione delle opere. Dove possibile i CAM devono fare riferimento a etichette ecologiche ufficiali di vario tipo: la Dichiarazione Ambientale di Prodotto (DAP o EPD) è il documento che contiene le informazioni (oggettive, confrontabili e credibili) sulla prestazione ambientale dell’intero ciclo di vita di prodotti e servizi e riguarda tutti gli aspetti ambientali e gli impatti potenziali dalla concezione, alla fabbricazione e utilizzazione, fino allo smaltimento.

Il progetto deve garantire primariamente:

  • risparmio idrico, illuminazione naturale e approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili;
  • inserimento naturalistico paesaggistico e sistemazione delle aree verdi;
  • mantenimento della permeabilità dei suoli.

Inoltre, per ridurre l’impiego di risorse non rinnovabili e aumentare il riciclo dei rifiuti, il progetto deve prevedere:

  • materiali composti da materie prime rinnovabili;
  • filiera breve per l’approvvigionamento dei materiali e prodotti;
  • miglioramento delle prestazioni ambientali dell’edificio;
  • attestato di prestazione energetica per nuove costruzioni almeno in classe A3.

Il progetto deve essere corredato dal piano di manutenzione dell’opera e di fine vita, documento che deve prevedere la verifica dei livelli prestazionali (qualitativi e quantitativi) in riferimento alle prestazioni ambientali, con l’elenco di tutti i materiali, componenti edilizi ed elementi prefabbricati riutilizzati o riciclati e anche un programma di monitoraggio e controllo della qualità dell’aria interna all’edificio.

I progetti di nuova costruzione devono prevedere un piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva dell’opera a fine vita per il riutilizzo o il riciclo dei materiali, componenti edilizi e degli elementi prefabbricati utilizzati.

Per quanto riguarda i materiali è infine necessario soddisfare i seguenti requisiti:

  • impiego di materiali con almeno il 15% in peso di elementi recuperati o riciclati sul totale di tutti i materiali utilizzati, divieto di impiego di sostanze dannose per l’ozono o a rischio di riscaldamento globale, demolizione selettiva e riciclabilità o riutilizzo, a fine vita, dei componenti edilizi;
  • almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi generati durante le demolizioni e rimozioni deve essere riutilizzato, recuperato o riciclato, fatta eccezione per gli scavi.

arch. Enrico Bertoletti – torinoarchitetti.com

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